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Comitato Unico di Garanzia (CUG)

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), costituito ai sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165, come novellato dall’art. 21 della Legge 04.11.2010 n. 183, sostituisce, unificandone competenze e funzioni, i precedenti Comitati per le pari opportunità e Comitati paritetici per il contrasto del fenomeno del mobbing.

Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di componenti in rappresentanza dell’Amministrazione. Il Presidente del CUG è designato dall’Amministrazione.

Il CUG è unico ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale. Si riunisce, con convocazione ordinaria, quattro volte all’anno.

I Componenti del CUG rimangono in carica 4 anni e possono essere rinnovati una sola volta.

Il CUG esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica.

Propositivi su:

  • predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l’uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
  • promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
  • temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
  • iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
  • analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere);
  • diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento;
  • azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
  • azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche – mobbing – nell’amministrazione pubblica di appartenenza.

Consultivi, formulando pareri su:

  • progetti di riorganizzazione dell’amministrazione di appartenenza;
  • piani di formazione del personale;
  • orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
  • criteri di valutazione del personale,
  • contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.

Di verifica su:

  • risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
  • esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
  • esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing;
  • assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

Il CUG promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità e il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta, agli organismi competenti, di piani formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici.

I Comitati unici di garanzia devono presentare agli organi di indirizzo politico-amministrativo, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sulla situazione del personale dell’ente di appartenenza riferita all’anno precedente, contenente una apposita sezione sulla attuazione del suddetto Piano triennale e, ove non adottato, una segnalazione dell’inadempienza dell’amministrazione. Tale relazione deve essere trasmessa anche all’Organismo indipendente di Valutazione (OIV) e rileva ai fini della valutazione della performance organizzativa complessiva dell’amministrazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile.

Normativa

Costituzione e Regolamento

Relazione annuale

Verbali

 

Ultima modifica: 5 Aprile 2023 alle 12:26
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