Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo consensuale di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando la coppia non abbia figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Gli accordi possono contenere eventuali patti aventi per oggetto l’assegno di mantenimento e divorzile.
Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
residenza di uno dei coniugi
In seguito all’entrata in vigore della Legge 6 maggio 2015, n. 55 del 26.05.2015, i termini di separazione per giungere al divorzio sono ridotti a sei mesi nel caso di separazione consensuale e ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a euro 16,00, con pagamento in contanti.
Ci si può rivolgere all'ufficio di stato civile dove è stato registrato l'atto di matrimonio o al Comune di residenza dei coniugi.