Unione civile

Servizio attivo

L’UNIONE CIVILE può essere costituita da due persone maggiorenni di qualsiasi nazionalità, dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia.

A chi è rivolto

Per potere dichiarare la costituzione della unione civile, le parti (così le definisce la legge) devono possedere i seguenti requisiti:

  • Essere maggiorenni e dello stesso sesso
  • Non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone
  • Non essere parenti né affini o adottati tra di loro nei limiti previsti dall’art. 87 primo comma del Codice civile
  • Essere capaci di intendere e volere
  • Non essere stati condannati per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell’altra parte ai sensi dell’art. 88 del Codice civile

Rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile previo appuntamento telefonico al n. 0332 86 77 70

Come fare

Nel giorno fissato, le parti sottoscriveranno davanti all’Ufficiale dello Stato Civile la richiesta di costituire unione civile. 
L’Ufficio di Stato civile provvede alla acquisizione dei documenti comprovanti la veridicità delle dichiarazioni rese entro 30 giorni.

 

Cosa serve

Le parti presentano all’Ufficiale dello Stato Civile di un comune di loro scelta la richiesta di costituzione della loro unione dichiarando i propri dati anagrafici, la residenza, l’inesistenza di impedimenti oggettivi o soggettivi all’unione e allegando i documenti di riconoscimento.

Nel caso si scelga il Comune di Vedano Olona, compilare il modello allegato a questa scheda e consegnarlo all’Ufficio di Stato Civile che successivamente comunicherà agli interessati la data di ricezione delle dichiarazioni di costituzione dell’Unione civile.

Le parti di cittadinanza straniera devono anche allegare il nulla osta alla costituzione di Unione civile rilasciato dalle autorità competenti del proprio paese di origine (normalmente i Consolati).

Cosa si ottiene

L’unione dovrà essere costituita entro il termine massimo di 180 giorni dal termine delle verifiche. 
La dichiarazione costitutiva dell’unione civile deve essere resa nel giorno concordato davanti all’Ufficiale dello Stato Civile del comune presso il quale è stata presentata la richiesta, alla presenza di due testimoni.  La data di quest’ultimo atto deve essere già indicata nel precedente e la mancata presentazione anche solo di una delle parti equivale a rinuncia.

Tempi e scadenze

Il procedimento si compone di tre fasi:

1) compilazione della richiesta di costituzione dell’unione; 
2) atto di stato civile con dichiarazione formale di voler costituire l’Unione civile (su appuntamento); 
3) atto di stato civile con dichiarazione costitutiva dell’Unione (dopo almeno 15 giorni dall’atto precedente ed entro 180 giorni)

Costi

Eventuale utilizzo della sala consiliare: € 100 per i residenti, € 200 per i non residenti

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Ulteriori informazioni

IL NUOVO ISTITUTO DELL’UNIONE CIVILE

La legge 76/2016 riconosce alle unioni civili quasi tutti i diritti e doveri previsti per il matrimonio. Non si applica alle norme del codice civile non citate espressamente nonché alle disposizioni in merito alla adozione e affidamento di minori (legge 184/1983).

I doveri – i componenti dell’unione civile, che vengono definiti “parti dell’unione”, con la dichiarazione davanti all’Ufficiale di Stato civile acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; hanno l’obbligo reciproco di assistenza morale, materiale e di coabitazione, inoltre sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro, sia professionale che casalingo (comma 11 legge 76/2016).

Il cognome – le parti, al momento della dichiarazione di costituzione dell’Unione, possono decidere di assumere, per la durata dell’unione un “cognome comune” scegliendolo tra i loro; la parte può decidere di anteporre o posporre il proprio cognome a quello scelto come “comune” (comma 10 legge 76/2016).

Il regime patrimoniale – il regime “ordinario” dell’unione civile è la comunione dei beni; le parti possono però scegliere anche il regime della separazione dei beni con apposita dichiarazione (comma 13 legge 76/2016).

La certificazione – l’Ufficio di Stato Civile rilascia un documento che attesta la costituzione dell’unione e riporta i dati delle parti, dei testimoni e del regime patrimoniale dell’unione (comma 9 legge 76/2016).

I documenti – in seguito alla costituzione dell’Unione civile, cambia lo stato civile delle parti (così come in seguito al matrimonio). In tutti i documenti e atti, compresi quelli di riconoscimento, in cui è prevista l’indicazione dello stato civile sono riportate, a richiesta degli interessati, le formule: “unito civilmente” o “unita civilmente”.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Servizi Demografici

Piazza S. Rocco, 9, 21040 Vedano Olona VA, Italia

Telefono: 0332/867770
Email: anagrafe@comune.vedano-olona.va.it
Pec: comune.vedano-olona@legalmail.it
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Pagina aggiornata il 08/11/2024