IL NUOVO ISTITUTO DELL’UNIONE CIVILE
La legge 76/2016 riconosce alle unioni civili quasi tutti i diritti e doveri previsti per il matrimonio. Non si applica alle norme del codice civile non citate espressamente nonché alle disposizioni in merito alla adozione e affidamento di minori (legge 184/1983).
I doveri – i componenti dell’unione civile, che vengono definiti “parti dell’unione”, con la dichiarazione davanti all’Ufficiale di Stato civile acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; hanno l’obbligo reciproco di assistenza morale, materiale e di coabitazione, inoltre sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro, sia professionale che casalingo (comma 11 legge 76/2016).
Il cognome – le parti, al momento della dichiarazione di costituzione dell’Unione, possono decidere di assumere, per la durata dell’unione un “cognome comune” scegliendolo tra i loro; la parte può decidere di anteporre o posporre il proprio cognome a quello scelto come “comune” (comma 10 legge 76/2016).
Il regime patrimoniale – il regime “ordinario” dell’unione civile è la comunione dei beni; le parti possono però scegliere anche il regime della separazione dei beni con apposita dichiarazione (comma 13 legge 76/2016).
La certificazione – l’Ufficio di Stato Civile rilascia un documento che attesta la costituzione dell’unione e riporta i dati delle parti, dei testimoni e del regime patrimoniale dell’unione (comma 9 legge 76/2016).
I documenti – in seguito alla costituzione dell’Unione civile, cambia lo stato civile delle parti (così come in seguito al matrimonio). In tutti i documenti e atti, compresi quelli di riconoscimento, in cui è prevista l’indicazione dello stato civile sono riportate, a richiesta degli interessati, le formule: “unito civilmente” o “unita civilmente”.