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Convivenza di fatto

Servizio attivo

La Convivenza di fatto, è costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sessi diversi, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

A chi è rivolto

Le parti della coppia, per potere essere considerate una Convivenza di fatto e godere dei diritti previsti dalla legge, devono possedere i seguenti requisiti:
• Essere maggiorenni
• Convivere stabilmente con iscrizione anagrafica comune (stesso stato di famiglia)
• Avere un legame affettivo stabile
• Prestarsi reciproca assistenza sia materiale che morale
• Non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone (entrambe le parti devono essere celibi o nubili, divorziati, vedovi)
• Non essere parenti né affini o adottati tra di loro

Come fare

I soggetti interessati devono presentare all’Ufficio Anagrafe la richiesta di registrazione della loro convivenza di fatto, previo appuntamento chiamando il numero 0332 867770.
La richiesta di coloro che si trasferiscono da altro comune o dall’estero può essere contestuale all’iscrizione anagrafica.

Cosa serve

Nel giorno dell'appuntamento gli interessati si devono presentare muniti del loro documento di riconoscimento.

I cittadini stranieri devono presentare all'atto della richiesta apposita dichiarazione consolare circa l'assenza di vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione tra i due soggetti (cioè stato libero del singolo e non parentela/affinità/adozione tra i due soggetti interessati).

Cosa si ottiene

La convivenza di fatto viene registrata all’interno della famiglia: è una specifica della famiglia anagrafica, è una caratteristica in più. 
Non cambia lo stato civile dei membri della coppia.


La legge 76/2016 riconosce alle Convivenze di fatto, che abbiano i requisiti da essa previsti, i seguenti diritti:
• gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (comma 38);
• in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari (comma 39);
• ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limi-tati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie; la designazione deve essere fatta per iscritto e firmata (commi 40 e 41);
• alcuni diritti inerenti la casa di abitazione di proprietà (commi 42 e 43);
• successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (comma 44);
• inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (comma 45);
• partecipazione agli utili nell’attività di impresa familiare in assenza di contratti di società o di lavoro subordinato (comma 46);
• il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata (commi 47 e 48);
• in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (comma 49);
• le parti che costituiscono una Convivenza di fatto possono inoltre disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune stipulando o facendo registrare in forma scritta e autenticata presso un notaio o un avvocato un contratto di Convivenza. Il contratto è facoltativo e non impedisce l’esistenza e la dichiarazione della Convivenza di fatto all’Anagrafe né il godimento dei diritti previsti dalla legge (commi da 50 a 65).

Tempi e scadenze

Entro i successivi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione di convivenza di fatto, l'ufficio anagrafe accerta l'assenza di vincoli matrimoniali o di unione civile, di parentela o affinità. Per il tramite della Polizia Locale, si accerta la stabile convivenza della coppia.

Costi

Il servizio non prevede costi.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Ulteriori informazioni

ACCORDI PATRIMONIALI
Qualora si stipuli un Contratto di convivenza relativo ai rapporti patrimoniali, il notaio o l’avvocato che provvede alla stipula del Contratto deve trasmetterlo all’Anagrafe del comune di residenza degli interessati entro 10 gg, per la registrazione e la certificazione, al fine dell’opponibilità ai terzi degli accordi patrimoniali in esso contenuti e dell’eventuale scelta del regime di comunione dei beni.

CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO
La convivenza di fatto cessa in caso di:
• Morte del convivente
• Matrimonio o unione civile del convivente o tra le parti
• Scissione anagrafica, cambio di residenza o cancellazione per irreperibilità di una delle parti
• Dichiarazione di cessazione presentata da una o entrambe le parti
• In ogni altro caso in cui vengano meno i requisiti previsti dalla legge ai commi 36 e 37 per il riconoscimento di una convivenza di fatto
Nel caso di cessazione volontaria, le parti possono comunicare al comune lo scioglimento della convivenza di fatto in qualsiasi momento e con le stesse modalità della richiesta di registrazione, anche permanendo la coabitazione e l’iscrizione anagrafica.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Servizi Demografici

Piazza S. Rocco, 9, 21040 Vedano Olona VA, Italia

Telefono: 0332/867770
Email: anagrafe@comune.vedano-olona.va.it
Pec: comune.vedano-olona@legalmail.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 30/09/2026

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