Convivenza di fatto

Servizio attivo

La Convivenza di fatto, è costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sessi diversi, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

A chi è rivolto

Le parti della coppia, per potere essere considerate una Convivenza di fatto e godere dei diritti previsti dalla legge, devono possedere i seguenti requisiti:
• Essere maggiorenni
• Convivere stabilmente con iscrizione anagrafica comune (stesso stato di famiglia)
• Avere un legame affettivo stabile
• Prestarsi reciproca assistenza sia materiale che morale
• Non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone (entrambe le parti devono essere celibi o nubili, divorziati, vedovi)
• Non essere parenti né affini o adottati tra di loro

Come fare

I soggetti interessati devono presentare all’Ufficio Anagrafe la richiesta di registrazione della loro convivenza di fatto, previo appuntamento chiamando il numero 0332 867770 oppure tramite l’agenda online https://comune.vedano-olona.va.it/agenda-smart
La richiesta di coloro che si trasferiscono da altro comune o dall’estero può essere contestuale all’iscrizione anagrafica.

Cosa serve

Nel giorno dell'appuntamento gli interessati si devono presentare muniti del loro documento di riconoscimento.

I cittadini stranieri devono presentare all'atto della richiesta apposita dichiarazione consolare circa l'assenza di vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione tra i due soggetti (cioè stato libero del singolo e non parentela/affinità/adozione tra i due soggetti interessati.

Cosa si ottiene

La convivenza di fatto viene registrata all’interno della famiglia: è una specifica della famiglia anagrafica, è una caratteristica in più. 
Non cambia lo stato civile dei membri della coppia.

La legge 76/2016 riconosce alle Convivenze di fatto, che abbiano i requisiti da essa previsti, i seguenti diritti:
• gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (comma 38);
• in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari (comma 39);
• ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limi-tati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie; la designazione deve essere fatta per iscritto e firmata (commi 40 e 41);
• alcuni diritti inerenti la casa di abitazione di proprietà (commi 42 e 43);
• successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (comma 44);
• inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (comma 45);
• partecipazione agli utili nell’attività di impresa familiare in assenza di contratti di società o di lavoro subordinato (comma 46);
• il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata (commi 47 e 48);
• in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (comma 49);
• le parti che costituiscono una Convivenza di fatto possono inoltre disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune stipulando o facendo registrare in forma scritta e autenticata presso un notaio o un avvocato un contratto di Convivenza. Il contratto è facoltativo e non impedisce l’esistenza e la dichiarazione della Convivenza di fatto all’Anagrafe né il godimento dei diritti previsti dalla legge (commi da 50 a 65).

Tempi e scadenze

Entro i successivi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione di convivenza di fatto, l'ufficio anagrafe accerta l'assenza di vincoli matrimoniali o di unione civile, di parentela o affinità. Per il tramite della Polizia Locale, si accerta la stabile convivenza della coppia.

Costi

Il servizio non prevede costi.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Ulteriori informazioni

ACCORDI PATRIMONIALI
Qualora si stipuli un Contratto di convivenza relativo ai rapporti patrimoniali, il notaio o l’avvocato che provvede alla stipula del Contratto deve trasmetterlo all’Anagrafe del comune di residenza degli interessati entro 10 gg, per la registrazione e la certificazione, al fine dell’opponibilità ai terzi degli accordi patrimoniali in esso contenuti e dell’eventuale scelta del regime di comunione dei beni.

CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO
La convivenza di fatto cessa in caso di:
• Morte del convivente
• Matrimonio o unione civile del convivente o tra le parti
• Scissione anagrafica, cambio di residenza o cancellazione per irreperibilità di una delle parti
• Dichiarazione di cessazione presentata da una o entrambe le parti
• In ogni altro caso in cui vengano meno i requisiti previsti dalla legge ai commi 36 e 37 per il riconoscimento di una convivenza di fatto
Nel caso di cessazione volontaria, le parti possono comunicare al comune lo scioglimento della convivenza di fatto in qualsiasi momento e con le stesse modalità della richiesta di registrazione, anche permanendo la coabitazione e l’iscrizione anagrafica.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Servizi Demografici

Piazza S. Rocco, 9, 21040 Vedano Olona VA, Italia

Telefono: 0332/867770
Email: anagrafe@comune.vedano-olona.va.it
Pec: comune.vedano-olona@legalmail.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 08/11/2024