La convivenza di fatto viene registrata all’interno della famiglia: è una specifica della famiglia anagrafica, è una caratteristica in più.
Non cambia lo stato civile dei membri della coppia.
La legge 76/2016 riconosce alle Convivenze di fatto, che abbiano i requisiti da essa previsti, i seguenti diritti:
• gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (comma 38);
• in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari (comma 39);
• ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limi-tati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie; la designazione deve essere fatta per iscritto e firmata (commi 40 e 41);
• alcuni diritti inerenti la casa di abitazione di proprietà (commi 42 e 43);
• successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (comma 44);
• inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (comma 45);
• partecipazione agli utili nell’attività di impresa familiare in assenza di contratti di società o di lavoro subordinato (comma 46);
• il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata (commi 47 e 48);
• in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (comma 49);
• le parti che costituiscono una Convivenza di fatto possono inoltre disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune stipulando o facendo registrare in forma scritta e autenticata presso un notaio o un avvocato un contratto di Convivenza. Il contratto è facoltativo e non impedisce l’esistenza e la dichiarazione della Convivenza di fatto all’Anagrafe né il godimento dei diritti previsti dalla legge (commi da 50 a 65).