IMU - Imposta Municipale Propria

Servizio attivo

È un'imposta sul possesso degli immobili, da versare per gli immobili, diversi dall'abitazione principale, e per le aree fabbricabili

A chi è rivolto

Sono tenuti al versamento dell'IMU:

- Proprietari di immobili: chi possiede immobili, inclusi terreni e aree edificabili, indipendentemente dall'uso, come:

  • Proprietari diretti
  • Titolari di diritti reali quali: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie

- Genitore affidatario della casa familiare: se la casa familiare è di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e assegnata dal giudice.

- Coniuge superstite: se titolare del diritto di abitazione previsto dall'art. 540 del Codice Civile, per la casa adibita a residenza familiare, in categoria A/1, A/8 o A/9 (c.d. case di lusso).

- Amministratore del condominio: per conto dei condomini, per le parti comuni dell'edificio accatastate come beni comuni censibili.

- Concessionari di aree demaniali: in caso di concessione di aree demaniali.

- Locatari in leasing finanziario: a partire dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata del contratto, anche per immobili in costruzione o da costruire.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di una autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o delle agevolazioni.

Descrizione

L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali, e di aree fabbricabili ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).

A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC).

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.

Abitazione Principale

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
L’abitazione principale è definita come l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente [art. 1, comma 741, lett. b), primo e secondo periodo, della legge n. 160 del 2019].

L’IMU per l’abitazione principale non è dovuta. Sono assoggettate all’imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso).

Immobili equiparati all'abitazione principale

Sono equiparati all’abitazione principale per le agevolazioni Imu i seguenti immobili:

  • l'unità immobiliare, e le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative indicate destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica 
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale; per fruire dell’agevolazione è necessario, a pena di decadenza della stessa, presentare la dichiarazione IMU entro il termine previsto
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce anche, per l'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, come pure dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; per fruire dell’agevolazione è necessario, a pena di decadenza della stessa, presentare la dichiarazione IMU entro il termine previsto.

Abitazione principale in categoria A/1, A/8 o A/9

Gli immobili adibiti ad abitazione principale, e quelli ad essa equiparati, di categoria catastale A/1, A/8 o A/9, sono invece soggetti ad Imu. Dall'imposta dovuta per queste abitazioni e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae la destinazione di abitazione principale.
La detrazione di imposta per l’abitazione principale, va suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso.

Pertinenze dell’abitazione principale

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (qualora abbiano le caratteristiche di soffitta o cantina e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale), C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Come fare

Il calcolo dell'IMU (Imposta Municipale Unica) si effettua seguendo una serie di passaggi, che comprendono la determinazione della base imponibile, l'applicazione delle aliquote e l'eventuale detrazione. Ecco come si procede:

  1. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

La base imponibile dell'IMU è il valore catastale dell'immobile, che si ottiene dalla seguente formula:

Base Imponibile = Rendita Catastale × 1,05 × Coefficiente del tipo di immobile

Rendita catastale: È il valore attribuito all'immobile dal Catasto. Si trova sulla visura catastale.

Coefficiente: Ogni tipo di immobile ha un coefficiente diverso che varia in base alla categoria catastale. A questo link  è possibile consultare l’elenco completo.

  1. APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU

Dopo aver ottenuto la base imponibile, si applica l'aliquota stabilita dal comune con apposita delibera di Consiglio Comunale.

Il calcolo finale dell'imposta dovuta è:

IMU da pagare = Base Imponibile × Aliquota

  1. RIDUZIONI

Alcuni immobili, come quelli utilizzati per attività agricole o immobili inagibili possono beneficiare di riduzioni.

Esempio di calcolo:

Immagina di dover calcolare l'IMU per un'abitazione con rendita catastale di 500 euro, che ha un coefficiente di 160, e un'aliquota comunale pari al 1,06%.

Base imponibile:
500×1,05×160 = 84.000 euro

Imposta da pagare:

84.000 × 0,0106 = 890,40 euro

Questo è il calcolo per l'IMU annuale, ma va moltiplicato per la quota e i mesi di possesso.

Cosa serve

Documentazione necessaria per il calcolo dell'IMU allo sportello

Per effettuare il calcolo dell'IMU, è necessario presentare i seguenti documenti:

  • Visura catastale dell'immobile
  • Atto di acquisto (compromesso, rogito notarile, etc.)
  • Atto di donazione o copia della successione
  • Ogni altro atto che contenga l'elenco delle categorie catastali e la quota di possesso di tutti gli immobili a nome del richiedente

Si prega di assicurarsi che tutta la documentazione sia aggiornata e completa per facilitare il calcolo.

Cosa si ottiene

Il Comune di Vedano Olona invia annualmente ai contribuenti il calcolo IMU per i fabbricati diversi dall'abitazione principale, unitamente al modello F24 da utilizzare per il pagamento presso gli sportelli bancari o gli uffici postali, e alla situazione patrimoniale aggiornata. 

Il servizio consente, inoltre, di calcolare l'Imu dovuta e la stampa del modello F24 per coloro i quali hanno subito variazioni (es. compravendita, variazione di residenza anagrafica, successioni, variazioni di rendita, ecc.) dopo l'invio della comunicazione effettuata solitamente nel mese di maggio.

Tempi e scadenze

Il pagamento IMU può essere assolto in due rate, la prima entro il 16 giugno, la seconda, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, entro il 16 dicembre di ciascun anno 

2025 16 giu

ACCONTO

2025 16 dic

SALDO

Costi

Il servizio è gratuito e non prevede alcun onere a carico dell'utenza.

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'Ufficio Tributi.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Tributi

Piazza S. Rocco, 9, 21040 Vedano Olona VA, Italia

Telefono: 0332867755
Email: tributi@comune.vedano-olona.va.it
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Pagina aggiornata il 07/03/2025