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Notificazione di illeciti previsti dal Codice della Strada

La notifica di illecito relativa ad infrazioni del Codice della Strada può essere richiesta direttamente dal trasgressore che si presenta presso l’ufficio comando, previa esibizione di un documento d’identità; di norma, peraltro, la notificazione è sempre e comunque garantita a mezzo servizio postale; il trasgressore, cioè, riceve entro i termini di legge plico raccomandato contenente il verbale d’accertamento, ove vengono riportate, fra l’altro, tutte le modalità di definizione della violazione stessa. La notifica è immediata se richiesta all’ufficio, altrimenti, per via postale avviene entro 150 giorni dal rilevamento dell’infrazione (entro 360 giorni per i residenti all’estero). Qualora l’agente postale non abbia potuto notificare l’atto per temporanea assenza del destinatario ovvero per inidoneità o assenza da parte di persona abilitata alla ricezione, l’atto stesso viene depositato presso l’agenzia postale che provvederà a spedire successivamente al destinatario una raccomandata A.R., detta “avviso di giacenza”. In questa ipotesi le spese procedurali saranno gravate di ulteriori € 8,60 .

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.Lvo 30.4.1992 n. 285 – nuovo Codice della Strada. D.P.R. 16.12.1992 n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni.

REQUISITI RICHIESTI: Condizione di trasgressore o di responsabile in solido con il medesimo (o quale soggetto delegato, con delega scritta).

DOCUMENTI DA PRESENTARE: Documento d’identità, patente di guida, carta di circolazione del veicolo oggetto dell’accertamento ed eventuale delega scritta.

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Ultima modifica: 9 Febbraio 2022 alle 09:18
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