La notifica di illecito relativa ad infrazioni del Codice della Strada può essere richiesta direttamente dal trasgressore che si presenta presso l’ufficio comando, previa esibizione di un documento d’identità; di norma, peraltro, la notificazione è sempre e comunque garantita a mezzo servizio postale; il trasgressore, cioè, riceve entro i termini di legge plico raccomandato contenente il verbale d’accertamento, ove vengono riportate, fra l’altro, tutte le modalità di definizione della violazione stessa. La notifica è immediata se richiesta all’ufficio, altrimenti, per via postale avviene entro 150 giorni dal rilevamento dell’infrazione (entro 360 giorni per i residenti all’estero). Qualora l’agente postale non abbia potuto notificare l’atto per temporanea assenza del destinatario ovvero per inidoneità o assenza da parte di persona abilitata alla ricezione, l’atto stesso viene depositato presso l’agenzia postale che provvederà a spedire successivamente al destinatario una raccomandata A.R., detta “avviso di giacenza”. In questa ipotesi le spese procedurali saranno gravate di ulteriori € 8,60 .
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.Lvo 30.4.1992 n. 285 – nuovo Codice della Strada. D.P.R. 16.12.1992 n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni.
REQUISITI RICHIESTI: Condizione di trasgressore o di responsabile in solido con il medesimo (o quale soggetto delegato, con delega scritta).
DOCUMENTI DA PRESENTARE: Documento d’identità, patente di guida, carta di circolazione del veicolo oggetto dell’accertamento ed eventuale delega scritta.