Comune di Vedano Olona - portale istituzionale

IMU – Imposta Municipale Propria

Ufficio collegato: Ufficio Tributi

Descrizione servizio erogato

Servizi connessi all’IMU (Imposta Municipale Propria).

A decorrere dal 1 gennaio 2020 la “nuova” IMU è disciplinata dalla Legge 160/2019 che ha abolito la IUC nelle componenti IMU e TASI.

Con delibera di Consiglio comunale n. 10 del 26.04.2023 sono state approvate le aliquote IMU 2023.

Presupposto dell’imposta (art. 1 comma 740 L. 160/2019) è il possesso di:

  • immobili, esclusa l’abitazione principale o assimilata, salvo il caso in cui sia iscritta in catasto in Cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (una per categoria C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo);
  • aree edificabili.

Definizione di abitazione principale e pertinenza, ai fini dell’esenzione del versamento del tributo

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare, dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.

CHI PAGA (art. 1 comma 743 L. 160/2019):

il proprietario o il titolare di un diritto reale, vale a dire:

  • l’usufruttuario;
  • il titolare del diritto d’uso e di abitazione;
  • l’enfiteuta e il titolare del diritto di superficie (superficiario);
  • il locatario finanziario a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing e per tutta la durata del contratto.

Informazioni Utili

VERSAMENTO ACCONTO o PAGAMENTO UNICO
16/06/2023 

VERSAMENTO SALDO
entro il 16/12/2023

I versamento non devono essere eseguiti qualora l’imposta annuale risulti inferiore a Euro 5,00.

DICHIARAZIONI IMU

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale.

Devono presentare la dichiarazione IMU, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione di variazione IMU, anche tutti i soggetti passivi che usufruiscono dei vari benefici introdotti dal Decreto Legge n.102/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n.124/2013.

I proprietari di aree fabbricabili devono presentare la dichiarazione IMU per dichiarare il valore venale dell’area in seguito all’adozione del nuovo Piano di Governo del Territorio.

Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili.

I soggetti passivi dell’imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all’art.13, comma 12-ter, del D.L. n. 201/2011, anche in via telematica, seguendo le modalità previste dall’art.1 comma 719 della Legge n.147/2013.

Ultima modifica: 3 Novembre 2023 alle 11:19
Non hai trovato quel che cerchi? Contattaci
torna all'inizio del contenuto